titolo

Reclami

La nostra Banca ha istituito un Ufficio Reclami, operante sin dal 15 aprile 1993, per l’esame dei reclami presentati dalla nostra Clientela per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con noi ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo in cui sono stati gestiti operazioni e/o servizi.

I Clienti interessati potranno proporre i propri reclami per iscritto (anche a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata) all’Ufficio Reclami, che risponde entro il termine massimo di 60 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari e i servizi di investimento, entro il termine massimo di 45 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto l'attività di distribuzione assicurativa svolta da dipendenti e collaboratori ed entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, il cui indirizzo è:

BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO – CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP.
UFFICIO RECLAMI
c/o UFFICIO LEGALE
C.SO VITTORIO EMANUELE II, N. 45
63065 RIPATRANSONE – (AP)
Telefono: 0735 91944; 0735 9191 (centralino); Fax: 0735 91920;
e-mail: banca@ripa.bcc.it; posta elettronica certificata: bcc.ripatransone@legalmail.it.

Il regolamento dell’ Ufficio Reclami è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet della Banca all’indirizzo www.ripa.bcc.it (sezione Reclami).


CONFERMA DI RICEZIONE DEL RECLAMO

Per ogni reclamo ricevuto, l’Ufficio Reclami invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione, impiegando il medesimo canale di comunicazione (cartaceo o telematico) utilizzato dal cliente per l’inoltro del reclamo, precisando la data di ricezione del reclamo e i termini massimi entro cui fornirà il riscontro.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta entro i  60 giorni per reclami da inoltrare all’ACF -, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), può presentare ricorso, in base alle proprie esigenze e alle specifiche competenze di ciascuno, ai seguenti organismi:


ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO – ABF

La Banca di Ripatransone e del Fermano – Credito Cooperativo aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che è l’Organo di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, attivo dal 15 ottobre 2009.

L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in sette collegi su base territoriale, con sede in Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo.

Le attività di istruttoria e di segreteria tecnica vengono svolte dalla Banca d’Italia.


CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

Il Conciliatore BancarioFinanziario, a cui la Banca di Ripatransone e del Fermano – Credito Cooperativo aderisce, è una Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie che offre i seguenti sistemi di risoluzione delle controversie:

  • Mediazione
  • Arbitrato


ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE – ACF

L’ACF è un nuovo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, istituito presso la CONSOB, la cui attività è iniziata in data 09/01/2017 e simile nel funzionamento all’ABF.

A tale organismo, al quale gli intermediari sono obbligati ad aderire, possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con investitori al dettaglio (“retail”).

Si precisa che il diritto riconosciuto all’investitore di ricorrere all’Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.


IVASS

Per controversie inerenti all’intermediazione assicurativa Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax n. 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass https://www.ivass.it/

*********

Con l’entrata in vigore in data 21/9/2013 della Legge 9/8/2013, n. 98, di conversione del D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), è stato ripristinato il meccanismo della mediazione obbligatoria per le materie bancaria e finanziaria.

In base alla nuova disciplina, se il cliente intende rivolgersi al Giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati − deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi, in base alle relative competenze all’ABF, all’ACF, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

li 11 gennaio 2019
Banca di Ripatransone e del Fermano
Credito Cooperativo – Soc. Coop.



NOTA

Informazioni dettagliate sui suddetti organismi possono essere richieste al Personale della Banca, oppure possono essere reperite consultando il materiale informativo posto a disposizione del Pubblico presso i nostri Sportelli nei dispositivi “Totem”, il ns. sito internet www.ripa.bcc.it (sezione Reclami), il sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario all’indirizzo www.conciliatorebancario.it, e il sito internet dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) all’indirizzo www.acf.consob.it.

 
A- A+